Mutuo, questa è la verità sulle detrazioni che riguardano gli interessi passivi: ecco i dettagli e le curiosità
Nel corso della nostra vita siamo sempre sopraffatti di lavoro e ci teniamo a garantirci un futuro magari con l’acquisto della casa dei nostri sogni. Purtroppo, però, molto spesso si fa difficoltà un po’ per i tassi alle stelle, un po’ per i prezzi che in diverse città italiane non fanno altro che aumentare. Ultimamente, però, qualcosa sta cambiando circa questo tema, tanto che abbiamo deciso di approfondirlo dandovi altre notizie necessarie.
Molto spesso, così come vi abbiamo appena accennato acquistare la casa dei vostri sogno può richiedere tempo ma soprattutto denaro che la maggior parte delle volte non si ha a disposizione e quindi il più delle volte, non si può che ricorrere all’ente creditore che vi fornisce il mutuo.
L’importo che vi viene garantito, però, deve essere restituito attraverso rateizzazioni mensili in base agli accordi stipulati con la banca. Ogni rata, non contiene solo la somma da restituire ma anche gli interessi maturati con l’istituto la cui percentuale dipende dal tasso sottoscritto al momento del prestito: ed è proprio qui che nascono i cosiddetti interessi passivi.
Questi rappresentano un costo extra rispetto alla somma ricevuta per il mutuo e, per legge, non possono superare una determinata somma. Andiamo nel prossimo paragrafo ad approfondire meglio la questione.
Circa i mutui e i cosiddetti interessi passivi, qualcosa si sta muovendo tanto che possiamo dirvi che proprio quest’ultimi possono essere detratti a livello fiscale. Ogni volta che si chiede un mutuo su una determinata somma, i beneficiari possono avere una detrazione d’imposta sugli interessi passivi e sugli oneri accessori, pari al 19%, con un massimo che sia uguale a circa 4000 euro.
Ovviamente per usufruire di questa detrazione, basterebbe rispettare alcuni punti fondamentali:
Il limite massimo se no si tratta della prima casa è diverso ed è pari a 2065,83 euro.
Un caso a cui si fa riferimento è se il mutuo è stato sottoscritto nel 1991 o 1992; in queste due situazione la detrazione vale solo se l’immobile non è stato dato in affitto e ha mantenuto dunque la caratteristica di “seconda casa”.
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